PRATICHE ENERGETICHE (APE)
Lo Studio Tecnico Sansone è abilitato alla redazione di Attestati di Prestazione Energetica di ogni genere.
Il certificato energetico (ACE o APE) è un attestato – redatto da un tecnico abilitato tramite un sopraluogo all'immobile – che consente di avere tutte le informazioni su come è stato costruito un edificio sotto il profilo dell'isolamento termico e del consumo energetico.
L'attestato di certificazione energetica deve essere
redatto nel rispetto delle specifiche norme attuative regionali
redatto da un Soggetto Certificatore (tecnico abilitato da un ente competente estraneo alla proprietà, alla progettazione o alla realizzazione dell'immobile)
registrato nel catasto energetico
timbrato per accettazione dal Comune di competenza
Perché hai bisogno della certificazione energetica?
A partire dal 2013 è obbligatorio, per legge, fornire la certificazione energetica della propria casa
per i contratti di locazione (affitto)
per i contratti di compravendita
per le donazioni e altri trasferimenti a titolo gratuito (legge 3 agosto 2013, n.90)
al momento della pubblicazione dell'annuncio di vendita e di affitto
L'Attestato di Prestazione Energetica nei contratti di locazione e compravendita
Con il decreto legge 145 art. 1 comma 7 del 23/12/2013, i contratti di compravendita immobiliare e di locazione devono avere una apposita clausola con la quale l'acquirente o l'affittuario dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in merito all'attestazione della Prestazione Energetica. Copia dell'Attestato di Prestazione Energetica deve essere allegato al contratto, tranne per le locazioni di singole unità immobiliari. L'obbligo permane per la locazione di interi edifici.
Sono esclusi dall'obbligo i contratti non soggetti a registrazione, quali le locazioni di durata inferiore ai 30 gg all'anno. Ricordiamo inoltre che sono esclusi dall'obbligatorietà dell'attestato di prestazione energetica, e di conseguenza anche dell'obbligo dichiarativo o allegativo al contratto di locazione o vendita, i seguenti immobili:
box, cantine, autorimesse per i quali non è necessario garantire un confort abitativo
fabbricati isolati di superficie inferiore ai 50 mq
i ruderi
altre tipologie molto particolari (luoghi di culto, monumenti, etc).
Si veda al riguardo Testo del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63
L'APE E LE SANZIONI PREVISTE PER GLI ANNUNCI
Ogni annuncio deve riportare l’indice di prestazione energetica e la classe energetica. In caso contrario il responsabile dell’annuncio incorre in una sanzione amministrativa d’importo compreso tra:
€500 e €3.000
L'APE E LE SANZIONI PREVISTE PER I CONTRATTI
Nel caso in cui nei contratti di locazione o compravendita venga omessa la dichiarazione o l'allegazione, se dovuta, le parti che stipulano il contratto sono soggette al pagamento, in solido e in parti uguali, di sanzioni amministrative pecuniarie da:
da €3.000 a €18.000
che si riduce a una sanzione:
da €1.000 a €4.000 per contratti di locazione singole unità immobiliari
da €500 a €2.000 per contratti di locazione singole unità immobiliare non superiori a 3 anni
L'accertamento e la contestazione viene svolta dalla Guardia di Finanza all'atto di registrazione del contratto.